25. Riflessioni sulla efficacia della L.80/2006 a 15 anni dalla sua introduzione e stima dei costi sostenuti da INPS per le prestazioni assistenziali oncologiche
a cura del Coordinamento Generale Medico Legale INPS
L’urgenza dell’intervento assistenziale in ambito oncologico, ove più acuta è la necessità di attuazione dei presidi sanitari e socio-economici in tempi certi e adeguati, ha mosso il legislatore a promuovere circa 15 anni or sono una Legge che introducesse tale urgenza nel sistema solidaristico della Sicurezza Sociale.
La Legge 9 marzo 2006, n. 80, all’art. 6, comma 3 bis, prevede infatti che: “L’accertamento dell’invalidità civile ovvero dell’handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell’interessato”.
Nei 10 anni trascorsi dalla emanazione della Legge 3 agosto 2009, n. 102, che all’art. 20 pone in capo a INPS l’accertamento definitivo in ambito di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, l’Istituto ha effettuato un costante monitoraggio dell’applicazione della L.80 presso le Commissioni mediche di prima istanza, relativamente sia alla numerosità delle domande che ai tempi di invito a visita.
Per valutare opportunamente l’efficacia dell’applicazione della legge, proponiamo in questa relazione una serie di considerazioni che partono dall’analisi dei dati sulla invalidità civile presenti nei Data Base dell’Istituto relativamente all’anno 2019. La relazione è divisa in due parti.
Nella prima prendiamo successivamente in considerazione le domande presentate, i verbali definiti e i tempi di definizione.
Nella seconda invece effettuiamo una stima dei costi sostenuti dall’INPS per le prestazioni economiche liquidate per patologia tumorale in un anno.
Valutazione di efficacia della l.80
La prima valutazione di efficacia riguarda le domande di invalidità civile presentate all’Istituto ai sensi della L.80.
La tab. 1 mostra il rapporto fra il numero di domande di L. 80 e il numero di domande totali, che in termini percentuali è pari al 15,58%.
La seconda valutazione di efficacia riguarda i verbali definiti in rapporto alle domande presentate.
La tab. 2 evidenzia che il rapporto percentuale è lievemente migliore per la L.80, pari al 92,56%, e quindi una maggiore efficacia dell’iter decisionale di quest’ultima rispetto all’iter normale, comunque superiore anch’esso al 90%.
Tuttavia, se entriamo nel dettaglio epidemiologico considerando solo i verbali con diagnosi di tumore, vediamo che esistono delle criticità.
La Tab. 3 evidenzia come i verbali definiti con diagnosi di tumore che derivano da domande di L.80 rappresentino solo il 49,63% del totale, mentre la percentuale attesa sarebbe prossima al 100%.
Questo dimostra che il canale preferenziale previsto dalla L. 80 per ridurre i tempi di risposta alle richieste dei cittadini affetti da tumore non è ancora pienamente utilizzato. Le cause possono essere diverse e ancora in parte da individuare, ma l’Istituto è impegnato in tal senso e intende comunque promuovere una maggiore diffusione di questo importante strumento legislativo fra tutti gli stakeholder del processo di invalidità civile.
La terza valutazione di efficacia prende in considerazione il tempo medio di definizione delle domande di L. 80, che tendenzialmente dovrebbe essere minore di quello delle domande normali.
La tab. 4 conferma questa tendenza, confrontando su base regionale il tempo medio di definizione delle domande di L. 80 rispetto a quello di tutte le domande, mostrando che nel complesso il primo è di 125 giorni inferiore al secondo.
La tab. 5 analizza ulteriormente i tempi medi di definizione, evidenziando che la celerità della risposta alle domande di L.80 dei cittadini risulta lievemente maggiore nelle regioni in cui è attiva la Convenzione per l’Invalidità Civile (CIC), in cui la prima istanza è a carico dell’INPS: in media di 33 giorni rispetto ai 38 giorni nelle regioni in cui la prima istanza è invece in carico alle ASL.
Stima dei costi per le prestazioni assistenziali oncologiche
Affrontiamo ora il problema dei costi delle prestazioni derivate dalle domande di L. 80.
Purtroppo, come abbiamo visto in precedenza, non tutte le domande di invalidità civile dei cittadini affetti tumore transitano attraverso il canale preferenziale della L. 80. Per questo, la stima dei costi delle prestazioni erogate è attendibile solo se effettuata su tutti i verbali definiti con diagnosi di tumore.
La tab. 6 evidenzia il numero assoluto dei verbali di invalidità civile con diagnosi di tumore, nonché il rapporto percentuale fra questo valore e quello dei verbali definiti per tutte le patologie.
La percentuale del 30,74% ha valore epidemiologico, se solo consideriamo che ai sensi dell’art. 38 della Costituzione l’assistenza sociale è diretta a tutti i cittadini, e che l’invalidità civile ne costituisce una delle principali forme di attuazione. Possiamo quindi ritenere che i tumori abbiano una incidenza simile come causa invalidante nella popolazione generale.
La stima dei costi assistenziali per i tumori parte dai dati della tab. 6 per operare ulteriori selezioni, in modo da ottenere un campione di verbali di invalidità civile con diagnosi di tumore da cui sia derivata l’effettiva erogazione di una prestazione economica.
La prima selezione ha operato due esclusioni: – quella dei verbali di handicap e disabilità, che danno luogo a benefici diversi dalla prestazione economica – quella dei verbali in cui il tumore non rappresenta la prima diagnosi, in modo che l’eventuale prestazione economica che ne derivi sia riferibile in primo luogo alla patologia neoplastica.
La tab. 7 propone un primo campione di soli verbali di invalidità civile, cecità e sordità con prima diagnosi di tumore, costituito da 280.834 verbali.
La seconda selezione, effettuata su questo campione di 280.834 verbali, ha operato altre due esclusioni: – quella dei verbali senza il requisito sanitario, cioè con giudizio medico legale non idoneo ad ottenere una prestazione economica (<74%) – quella dei soggetti senza il requisito reddituale, cioè con reddito superiore ai limiti richiesti per la pensione di inabilità o l’assegno di invalidità.
La tab. 8 propone quindi un secondo campione di verbali con prima diagnosi di tumore che hanno dato luogo alla liquidazione di una prestazione economica, costituito da 182.430 verbali.
La tab. 9 illustra la distribuzione regionale di questo secondo campione, in confronto con il precedente, e la relativa percentuale di trasformazione dal giudizio medico legale alla effettiva liquidazione della prestazione economica, che è pari in media al 65%.
Un’analisi della tabella consente di evidenziare un aspetto importante, vale a dire la sensibile variazione territoriale della percentuale di trasformazione del giudizio medico legale in prestazione economica effettiva.
La tab. 10 e il graf. 1, in cui tale percentuale è differenziata per Macroregioni, ne dimostra un andamento progressivamente crescente dal Nord al Sud del Paese, dal 46,89% al 75,62%. Tale andamento può dipendere da entrambi i fattori di selezione del secondo campione, vale a dire sia dal riconoscimento di una percentuale di invalidità mediamente più elevata per una maggiore gravità della patologia tumorale od una minore efficacia delle cure, sia dalla diminuzione del reddito pro-capite, nelle regioni del Centro Sud.
Al termine di questa elaborazione, siamo dunque arrivati a individuare 182.430 prestazioni economiche di invalidità civile derivate da verbali con prima diagnosi di tumore.
Queste prestazioni sono state a questo punto differenziate per fascia economica – pensione o assegno, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza – al fine di stimarne il loro costo annuo, ottenuto moltiplicando l’importo mensile corrispondente per le mensilità in pagamento.
La tab. 11 presenta una stima del costo annuo complessivo delle prestazioni di invalidità civile riconosciute nel 2019, pari a circa € 895.763.000
Le successive tabelle, 12-13-14-15, mostrano la stima dei costi distribuita per regioni, dapprima quella del costo complessivo e poi via via quella dei costi per singola prestazione.
Chiudiamo questa relazione con la speranza di aver fornito un utile contributo al grave problema sanitario ed economico rappresentato nel nostro Paese dalla patologia neoplastica.
La valutazione di efficacia della L.80, a 15 anni dalla sua emanazione, sembra indicare alcune criticità della sua attuazione ma offre anche indicazioni per il loro superamento.
L’analisi dei dati economici presentati, che forniscono una stima economica attendibile dei costi indiretti richiesti al Sistema di Sicurezza Sociale, può essere importante per pianificare e gestire le risorse pubbliche al fine di una loro più equa ed efficace distribuzione ai cittadini che soffrono per una patologia oncologica.
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13° Rapporto - Capitolo 25
Riflessioni sulla efficacia della L.80/2006 a 15 anni dalla sua introduzione e stima dei costi sostenuti da INPS per le prestazioni assistenziali oncologiche