26. Emergenza sanitaria COVID-19. Impatto sull’attività medico legale dell’INPS. Considerazioni sulla valutazione agli atti in ambito di invalidità civile

a cura del Coordinamento Generale Medico Legale INPS

Le attuali innovazioni nelle modalità di accertamento dei requisiti sanitari per il diritto alla concessione di benefici assistenziali sono meritevoli di un commento in termini “longitudinali” nel tempo, al fine di meglio comprendere la radicalità di recenti riforme, risolutive di questioni che, per lungo tempo oggetto di analisi ancora ‘in sospeso’ fino a un passato assai recente, proprio a causa della condizione pandemica hanno avuto un definitivo impulso e una altrettanto pacifica soluzione.

Se, infatti, la possibilità di esprimere una valutazione sulla base delle evidenze documentali non è ignota alla medicina legale – basti pensare agli accertamenti giudiziali sugli atti in quei procedimenti nei quali il dante causa è deceduto – per altri versi sotto il profilo operativo tale soluzione si è sempre prudenzialmente confrontata con le previsioni all’art. 55-quinquies del D.Lgs 30 marzo 2001, secondo il quale è punibile con la radiazione dall’albo professionale, con il licenziamento o con la decadenza della convenzione il medico che, in relazione all’assenza dal servizio, abbia rilasciato un certificato attestante dati clinici “non direttamente constatati né oggettivamente documentati”.

A tenore di tale previsione la validità di un certificato è quindi subordinata al contestuale e simultaneo rispetto di due requisiti:
1) la diretta constatazione dei dati clinici descritti;
2) l’oggettiva documentazione dei medesimi dati clinici,
laddove la congiunzione “né”, sinonimica di “e non”, non lascia spazio all’ipotesi per cui possa essere alternativamente sufficiente la sola “diretta constatazione” (presupponente il contatto tra medico e paziente) oppure la sola “oggettiva
documentazione” (effettuata, per esempio, con la valutazione di un accertamento strumentale).

Le previsioni sopra riportate per lungo tempo hanno generato dubbi sulla possibilità di redigere verbali di invalidità civile (e analoghi) su atti.

Se, da un lato, infatti, la previsione dell’art. 55-quinquies è limitata ai certificati relativi alle assenze dal servizio, dall’altro, però, potrebbe essere paventata l’applicazione analogica del suo disposto anche in altri ambiti certificativi

Per altri versi non giovano le più rassicuranti previsioni del codice di deontologia medica, secondo il quale (art. 24) «Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati», laddove la diversa congiunzione utilizzata (“o” al posto di “né”) rende non sanzionabile il medico che ha certificato sulla base dei soli dati obiettivi e, quindi, anche su sola base documentale, purché basata su documentazione oggettivamente probante.

E’ difatti evidente che il Codice di deontologia medica è una fonte di rango inferiore a un Decreto legislativo, talché allo stato attuale, per non incorrere nel profilo sanzionatorio introdotto dal D.Lgs 165/2001, è necessaria sia la diretta constatazione, sia l’oggettiva documentazione dei dati clinici, a pena delle gravi conseguenze amministrative prima citate.
Solo alla luce di tali presupposti può essere apprezzata la portata innovativa (e indubbiamente” coraggiosa”) delle scelte attuate dal CGML INPS sin dall’esordio della pandemia da SARS-Cov-2, quando fu impartita alle UO medico-legali dell’Istituto la disposizione di procedere alla trattazione di posizioni assistenziali e previdenziali sulla base della sola documentazione sanitaria prodotta, purché esaustiva e probante.

Al riguardo si citano le istruzioni operative del 6.3.2020 a tenore delle quali, in caso di domande di prestazioni assistenziali presentate da cittadini affetti da malattie oncologiche, se «la documentazione presentata è esaustiva, probante e completa […] in tal caso, potrà essere utilmente considerata ai fini di una definizione su atti». Poco dopo, il 27.3.2020, tale previsione veniva estesa a tutti i cittadini nonché alle istanze di prestazioni previdenziali.

La scelta dell’Istituto, e questa è storia recente, è stata avallata dal Legislatore il quale, con l’art. 29-ter (Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap) della legge 11 settembre 2020, n. 120, ha così disposto: «1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. – 2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato è convocato a visita diretta».

In definitiva, l’art. 29-ter della legge 120/2020 ha ratificato la correttezza della prassi recentemente adottata dall’Istituto al fine di superare le difficoltà dovute alle convocazioni in presenza dei cittadini, talché non è improprio sottolineare come da una situazione emergenziale sia derivata una soluzione operativa – e la sua conferma legislativa – volta a contemperare in futuro, e a tempo indeterminato, imprescindibili esigenze di obiettività con una minore gravosità della prassi accertativa.

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13° Rapporto - Capitolo 26

Emergenza sanitaria COVID-19. Impatto sull’attività medico legale dell’INPS. Considerazioni sulla valutazione agli atti in ambito di invalidità civile