4. Il diritto all’oblio del malato oncologico: una questione di civiltà

a cura di E. Iannelli, M. Campagna, R. de Miro, F. De Lorenzo – F.A.V.O.; A. Candido, M. Paladini – Università degli Studi di Milano Bicocca; L. Dal Maso – CRO Aviano; G. Beretta – Fondazione AIOM, M. Sacconi – Amici di Marco Biagi

Abstract del capitolo:

Tanto è stato assunto l’obiettivo di una vita attiva del malato oncologico durante il periodo di cura, quanto appare doveroso garantire una vita pienamente operosa, senza limiti né esclusioni, dopo la malattia.
Il 51% delle donne e il 39% degli uomini europei che hanno avuto un tumore guariscono e in meno di 10 anni dalla diagnosi, la gran parte delle persone guarite tornano ad avere un’attesa di vita simile a chi non si è ammalato. Dopo 5 anni dalla diagnosi possono ritenersi “guarite” le persone a cui era stato diagnosticato un tumore del testicolo o della tiroide. Di fatto, la guarigione non coincide ancora con il ripristino di tutte le condizioni della persona preesistenti alla malattia, non solo sul piano clinico, ma anche su quello sociale, economico e professionale.

Tuttavia, costoro, pur risultando guariti, subiscono discriminazioni sul piano economico-sociale, in particolar modo per ciò che concerne l’accesso ai servizi bancari (ad esempio per ottenere un prestito, o un mutuo) e assicurativi.

La necessità di assicurare il c.d. “diritto all’oblio” dell’ex malato di cancro, secondo cui un paziente oncologico non è tenuto a dichiarare la pregressa patologia, trascorso un certo periodo di tempo dalla diagnosi e dalla conclusione dei trattamenti, è stata sollevata per la prima volta in Italia da FAVO nel 2017 con particolare riferimento all’accesso alle polizze vita, appurando che per una persona già affetta da una patologia oncologica era – ed è tuttora – quasi impossibile stipulare un’assicurazione per il caso morte.

Per assicurare un reale ed effettivo ritorno alla vita dopo il cancro delle persone che vivono in Italia e che possono essere definite clinicamente guarite è necessario realizzare un intervento normativo che consenta loro di non essere discriminati.

In considerazione dei numeri del cancro e del suo elevatissimo impatto sociale, la Commissione europea, con Comunicazione al Parlamento ed al Consiglio del febbraio 2021 ha delineato un “Piano europeo di lotta contro il cancro” che ha istituito, nell’ambito del Programma Orizzonte Europa un Mission Board for Cancer. La Missione contro il cancro si articola in 13 raccomandazioni, due delle quali (nn. 7 e 9) richiedono esplicitamente ai Paesi membri di realizzare una tutela del “Diritto all’oblio”, ovvero il diritto, per una persona che ha avuto una diagnosi di cancro, di non doverla dichiarare, trascorsi dieci anni dalla conclusione dei trattamenti terapeutici (cinque anni per i tumori giovanili – durate minori per singole patologie).

Il 16 febbraio 2022 il Parlamento europeo in sessione plenaria ha adottato il progetto di relazione della Commissione speciale BECA che al punto 125 reca: “Il Parlamento (omissis…) chiede che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all’oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età”.

Di recente FAVO è partner della campagna “Io non sono il mio tumore” promossa dalla Fondazione AIOM per richiedere all’Italia di adeguarsi al livello di garanzie già previsto per gli ex pazienti in altri Paesi dell’Unione europea. FAVO, inoltre, ha costituito un Gruppo di lavoro multidisciplinare per la redazione di una proposta di legge coerente con le necessità degli ex malati oncologici e che si fondi sui seguenti principi:

  1. valorizzazione del trascorrere del tempo dalla fine dei trattamenti – dieci o cinque anni se la patologia è insorta prima del diciottesimo anno di età – nell’ottica di non obbligare il consumatore ex malato oncologico a fornire informazioni sul suo pregresso stato di salute a istituti di credito e imprese assicuratrici in sede di stipula di contratti di assicurazione, e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari.
  2. uguaglianza nelle condizioni di accesso ai servizi assicurativi e bancari per i consumatori ex malati oncologici.

Il provvedimento normativo dovrà essere completato da un Decreto del Ministro della Salute volto ad individuare per gruppi di patologie il periodo di tempo necessario per il riconoscimento del diritto all’oblio, nei casi in cui non coincida con lo standard indicato di dieci o cinque anni.

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14° Rapporto - Capitolo 4

Il diritto all’oblio del malato oncologico: una questione di civiltà